
Illlumia spa azienda bolognese offres servizi di luce e internet con svaiate offerte, alcune anche interessanti, ma da mesi riceviamo segnalazioni che questa compagnia non opera in modo corretto l’acquisizione dei clienti.
L’ultima segnalazione in prticolare arriva dalla provincia di Como, dove un nostro lettore si è trovato ad essere cliente di questa azienda senza aver ricevuto nessuna comuniazione, nessuna variazione del contratto a fovore di quest’ultima, ma ancora più sconvolgente che il contratto abbinato al codice fiscale della persona risultava intestato in un vecchio indirizzo di residenza di 3 anni prima. Il lettore ci ha scritto, offrendoci spunti interessanti, come ad esempio le risposte ricevute dal call center “addrestrato” a svincolarsi dalla responsabilità: “Lei è passato in automatico come nostro cliente su segnalazione da parte dello sportello del consumatore, in quanto lei non è un cliente con disabilità. disagi economici, altro” – inoltre hanno aggiunto dal call center “nella sua ultima bolletta del precedente fornitore c’è scritto che il suo contratto sarebbe stato chiuso”. Allora il cliente puntiglioso e preciso con documenti alla mano durante la telefonata ha sbugiardato l’operatrice ribadendo con risposte chiare: “Nella fattura non c’è scritto nulla di quello che mi sta dicendo, Arera e lo Sportello del consumatore non fanno questo tipo di servizio e questa si definisce come truffa e o raggiro cara signora. Mon ho chiesto il cambio di fornitore perchè stavo bene dove stavo, ma sopratutto, come mai sono passati 4 mesi e non vengo a sapere che voi siete diventati magicicamente miei fornitori? Non so chi siete, non vi conosco, non voglio essere vostro cliente, questo vi deve essere chiaro”. Ancora più interessante la risposta sempre dell’operatrice. “lei può tornare al suo fornitore come e quando vuole, fa la richiesta, ma prima deve pagare le fatture arretrate e poi può andare dove vuole”. Prestate attenzione a questa frase, perchè sotto c’è un giochino di equilibrio e sopratutto un modo per mettervi in errore, cioè pagare senza lamentarsi e senza essere al corrente di quello che si può fare per essere risaricci delò’eventuale danno. Vi invitiamo pertanto a leggere quello che si può trovare sul web e nei siti ufficiali a tutela del consumatore. Non fatevi abbindolare, i call center sono addestrati a dare risposte. Le aziende organizzano dei breif offrendo metodi di risposta agli operatori.
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Un contratto siglato senza prestare il consenso è, il più delle volte, un contratto indesiderato, sicuramente illegittimo in quanto estorto a propria insaputa.
Come vedremo può essere annullato, ma vale la pena soffermarsi su come possa verificarsi un cambio gestore energia senza aver firmato alcunché, dato il proprio assenso all’attivazione di una nuova fornitura telefonicamente o con altre modalità.
Va evidenziato in primis dato di fatto: quasi sempre i fornitori hanno poco a che fare con i contratti non richiesti.
Accade invece che alcune società mediatrici, agenti e promoter poco affidabili, adottino comportamenti non in linea con l’etica e la diligenza della loro professione, “inducendo” i consumatori a cambiare gestore.
Tali comportamenti il più delle volte sfociano nel reato di truffa previsto dall’art. 640 del Codice Penale italiano, laddove quest’ultimo si configura quando “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Contratto energia non richiesto: quando si verifica
L’attivazione di un contratto luce non richiesto si verifica in diversi modi. Il più frequente è il cambio di gestore effettuato per via telefonica, senza aver dato il proprio consenso all’operazione.
Spesso, il truffatore si presenta come operatore ufficiale Eni, Enel o di altri gestori, oppure come incaricato dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), del Servizio Elettrico Nazionale o del distributore di energia. Dopodiché, con una scusa, ottiene dati sensibili utili al cambio di gestore tra cui nome, cognome, data di nascita e codice POD identificativo della fornitura. In questi casi, il truffatore può riuscire a finalizzare il contratto senza aver ottenuto un esplicito consenso.
Nella peggiore delle ipotesi, la telefonata viene registrata e con un “taglia e cuci” dei Sì pronunciati in risposta ad altre domande, si estrapola un falso consenso.
In altri casi, il consumatore è persuaso a tal punto da prestare assenso dopo aver ricevuto informazioni che reputa attendibili, ma che si rivelano in realtà false o fuorvianti. Può essere indotto a credere, ad esempio, nell’esistenza di un obbligo di legge di cambiare gestore. Oppure che debba farlo perché il suo gestore attuale sta per disdire il contratto senza preavviso.
Di recente, l’Unione Nazionale dei Consumatori ha ricevuto denunce per le quali alcuni agenti di teleselling, al fine di siglare nuovi contratti, annunciavano al fine del Mercato di Tutela Luce e Gas e l’urgenza di cambiare gestore. Ricordiamo però, come l’obbligo di passaggio al Mercato Libero sia stato rinviato al 1° gennaio 2024.
Come difendersi dal cambio gestore energia senza consenso
Evitare di cadere vittima di truffe perpetrate da falsi agenti, o da chi adotta strategie di marketing aggressive a scapito dell’etica professionale fornendo informazioni ingannevoli, è semplice con i dovuti accorgimenti.
Per prima cosa è bene diffidare da chiunque, al telefono, via e-mail o alla porta di casa si presenta come rappresentante di un determinato gestore o di una Autorità. Non fornire mai i tuoi dati personali, piuttosto richiedi le generalità dell’agente per verificare la sua identità.
Puoi riconoscere una truffa anche annotando il numero che ha chiamato, il nome e il cognome dell’agente. Poi contatta il gestore, l’Autorità o l’Ente a cui farebbe capo, e accertati dell’esistenza di un mandato ad operare per loro conto.
Infine ricorda che gli agenti e le società di mediazione affidabili come Facile.it, operanti nel mercato luce e gas o in altri settori, non si spacciano mai per soggetti diversi da quelli che effettivamente rappresentano; chiamano solo se l’utente ha espressamente richiesto di essere contattato per una consulenza gratuita e forniscono informazioni veritiere sulle offerte da poter attivare.
Annullare il cambio di gestore energia non richiesto
Sei stato vittima di una truffa o di una pratica commerciale scorretta? Non preoccuparti: il contratto luce non richiesto può essere annullato.
Chi ha scoperto il raggiro entro 10 giorni può recedere esercitando il diritto di ripensamento tramite raccomandata a/r, fax, posta elettronica o altre modalità indicate dal fornitore. Quando il cambio gestore è già avvenuto invece e il ripensamento non può essere più esercitato, si può ricorrere alla procedura di ripristino che consente di tornare al vecchio gestore.
Tornare al vecchio gestore: la procedura di ripristino ARERA
La procedura di ripristino è stata introdotta dall’ARERA con una Delibera (153/2012/R/com del 19 aprile 2012 poi cambiata il 6 aprile 2017 dalla Delibera 228/2017/R/com) in ragione dell’aumento dei casi di truffa relativi ai contratti luce e gas.
Il ripristino può essere richiesto solo se il nuovo gestore è iscritto nell’elenco delle società che aderiscono su base volontaria a questa procedura.
Le norme prevedono che il cliente deve prima contestare il contratto, inviando un reclamo al nuovo gestore entro 40 giorni dalla ricezione della prima bolletta. Se il reclamo viene accolto, il gestore dovrà comunicare al cliente la possibilità di:
- Ripristinare il contratto con il vecchio gestore
- Non ripristinare il contratto con il vecchio gestore e attivare la conciliazione tramite l’Autorità o altri organismi giudiziari
- Ricorrere in ogni momento ad azioni amministrative o giudiziarie e tutelars per vie legali
Se il reclamo non viene accolto, quest’ultimo sarà inoltrato allo Sportello del Consumatore per le verifiche del caso. Qualora il gestore non risponda al reclamo, il consumatore può rivolgersi direttamente allo Sportello.
Per il periodo in cui l’energia elettrica è stata erogata, il gestore non richiesto che aderisce alla procedura di ripristino deve stornare le bollette emesse ed emetterne di nuove applicando ai consumi del periodo le condizioni del Mercato Tutelato, scontando al cliente la componente relativa a commercializzazione e vendita.