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Cantù: Avviso alla cittadinanza – Accensione impianti termini e valori Inverno 22-23

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Il Ministro della Transizione Ecologica – Roberto Cingolani

PIANO NAZIONALE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE – MISURE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023

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VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144”. e in particolare l’articolo 8, comma 7, che stabilisce che con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento
in condizioni d’emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale,
l’articolo 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
sicurezza, all’economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante
specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti
e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché l’articolo 28, comma 3, che
stabilisce che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in caso di crisi del mercato
dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure
temporanee di salvaguardia;

VISTO il decreto legislativo 1giugno 2011, n.93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del
gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche’ abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo
economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia elettrica, anche in funzione
delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e,
in particolare, l’articolo 2, che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”, attribuendo a quest’ultimo le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica e che, con riguardo alle funzioni di cui
all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha sostituito le
denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico» con le
denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» “ad
ogni effetto e ovunque presenti”;

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VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione
energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, recante “Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a)
e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti,
rispettivamente, i “Valori massimi della temperatura ambiente” e i “Limiti di esercizio degli impianti
termici per la climatizzazione invernale” (di seguito: DPR n.74/2013);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, che prevede

l’adozione di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate le misure da attivare in
caso di eventi sfavorevoli inattesi per il sistema nazionale del gas naturale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, recante
“Aggiornamento del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” per fronteggiare la
mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese
riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale” (di seguito DM 18 dicembre 2019);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 settembre 2020 con cui, tra l’altro,
sono state apportate modificazioni al citato Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili”, ed in particolare l’articolo 26 e l’Allegato III relativi all’utilizzo di
fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore degli edifici di nuova costruzione o soggetti a
ristrutturazioni rilevanti;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28, “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, e in particolare l’articolo 5-bis, comma 1,
secondo cui: “Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale
derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno
termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all’aumento della disponibilità di
gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema
italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019,
adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere
dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate
mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette
misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all’adozione
delle misure medesime.”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” e, in
particolare, l’articolo 19-quater secondo cui “Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di
ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media
ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui
all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di
tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza”;

VISTO il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in
data 8 agosto 2022 (di seguito Regolamento), concernente la riduzione volontaria della domanda di
gas naturale del 15% nel prossimo inverno, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto
al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti. Tale riduzione della
domanda di gas, da avviare tramite l’introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono
diventare vincolanti in caso di “Allerta europea”, mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi
a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia;

VISTO il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della
transizione ecologica in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema
energetico nazionale e per adempiere alle previsioni del Regolamento;

CONSIDERATO che, nel suddetto Piano, è stato valutato che l’Italia, in relazione all’obiettivo di
riduzione volontaria del 15% definito nel Regolamento, deve ridurre i consumi di gas di 8,2 miliardi
Sm3
, e che invece, in caso di “Allerta UE”, tenuto conto della presenza di determinati presupposti che
si ritengono applicabili al caso italiano, la riduzione della domanda di gas da conseguire è di circa 3,6
miliardi di Sm3
;

CONSIDERATO che, nel suddetto Piano, un importante contributo alla riduzione dei consumi di
gas è rappresentato dalla misura amministrativa concernente la limitazione del consumo di gas per il
riscaldamento, mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di
accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

CONSIDERATO che l’attuazione della misura di contenimento del riscaldamento richiede la
modifica della vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale
attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, adottato ai sensi del combinato
disposto del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” e dell’articolo 5-bis, comma
1, del decreto-legge 14/2022;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2022/1369 prevede l’aggiornamento dei Piani nazionali
di emergenza gas entro la fine di ottobre 2022 per adeguarli alle previsioni del Regolamento
medesimo;

CONSIDERATO che, nella riunione del 14 settembre 2022, il Comitato tecnico emergenza e
monitoraggio del sistema gas ha condiviso la necessità di aggiornare il Piano di emergenza gas
nazionale, per adeguarlo alle previsioni del Regolamento, prevedendo, tra le altre cose, l’ampliamento
della misura relativa al riscaldamento, inclusa la durata dei periodi di riscaldamento;

RITENUTO conseguentemente necessario aggiornare il “Piano di Emergenza del sistema italiano
del gas naturale”, allegato al DM 18 dicembre 2019, così come successivamente modificato dal
decreto ministeriale 30 settembre 2020, prevedendo di comprendere anche la “variazione dei periodi
di accensione” nell’attuale misura non di mercato relativa alla “Definizione di nuove soglie di
temperatura e/o orari per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso
di gas.”;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022,
n.14, e delle previsioni del Piano emergenza del sistema gas italiano, così come aggiornate,
intervenire sul riscaldamento del settore residenziale al fine di contenere i consumi di gas naturale
nazionali nella stagione invernale 2022-2023;

RITENUTO necessario applicare la misura agli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas
naturale, mantenendo escluse le utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle per cui le autorità
indicate dalla normativa abbiano già concesso deroghe motivate nonché gli impianti inseriti in
particolari contesti e con determinati assetti e gli edifici che rispettano gli obblighi di utilizzo di
impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che
pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili;

DECRETA
Articolo 1 (Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023)

  1. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di
    esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto
    previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto
    attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
  2. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la
    data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per
    le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è
    consentito con i seguenti limiti:
    1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
    2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
    3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
    4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
    5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
    6) Zona F: nessuna limitazione.
  3. La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è
    compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.

  1. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti
    casi:
    a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e
    assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
    attività;
    b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti
    esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la
    produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la
    temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il
    funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
    c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di
    gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna
    con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura
    ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio
    continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il
    raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle
    ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
    d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti
    rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre
  2. 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
  3. Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente
    severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare
    l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al
    medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di
    quella consentita in via ordinaria.
  4. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici
    di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo
    3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.
  5. Al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto al comma 7, ENEA, entro 15 giorni
    dall’entrata in vigore del presente decreto, pubblica un vademecum contenente le indicazioni
    essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse
    indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle
    valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli
    ambienti climatizzati.
  6. Nel caso di edifici o unità immobiliari dotati di impianti termici, anche centralizzati, non
    provvisti di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base
    alla scelta dei gradi centigradi, la riduzione di temperatura di cui al comma 7 è effettuata sulla
    base delle indicazioni fornite dall’ENEA in una apposita sezione del vademecum di cui al comma
    8.
  7. Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di
    condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua
    pubblicazione.
  8. La riduzione disposta al comma 7 non si applica:
    a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli
    adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza
    e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici,
    limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o
    degli ospiti;
    b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze
    diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per
    i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di
    temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze
    legate alla specifica destinazione d’uso;
    c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità
    comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da
    esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori
    limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la
    climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente
    utilizzabile in altro modo;
    d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti
    rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre
    2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie
    rinnovabili.
  9. Fermo quanto previsto dal comma 11, lettera c), per la stagione invernale 2022-2023, per gli
    impianti di cui al comma 7, non si applica il comma 5 dell’articolo 3 del DPR n.74/2013.
  10. Per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le previsioni
    del DPR n.74/2013, in particolare le sanzioni a carico del responsabile dell’impianto, del terzo
    responsabile e del conduttore connesse con l’omesso controllo degli impianti di climatizzazione
    di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
  11. Articolo 2
  12. (Controlli)
  13. I controlli relativi al rispetto del presente decreto sono eseguiti dall’autorità competente di cui al
    punto 3 dell’allegato A al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in occasione delle ispezioni
    effettuate ai sensi dell’articolo 9 del DPR n. 74/2013 o dalle autorità definite dalla corrispondente
    legge regionale o delle province autonome, nel caso si sia usufruito della clausola di cedevolezza
    di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli
    organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  14. Articolo 3
  15. (Piano di emergenza)
  16. All’allegato 2, paragrafo 4.2.3, al DM 18 dicembre 2019, la lettera D) è sostituita dalla seguente:
    “D) Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari e/o variazione dei periodi di accensione
    per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.”.
  17. Articolo 4
  18. (Disposizioni finali)
  19. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero
    della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roberto Cingolani

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