La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 15 aprile 2021 n. 1012
Nel precedente articolo ho spiegato che quando il soggetto notificatore non riesce a consegnare l’atto esattoriale al destinatario deve inviare una raccomandata informativa per comunicargli a chi ha consegnato la cartella o l’intimazione di pagamento.
Per diverso tempo, la giurisprudenza ha sancito il principio in base al quale non fosse necessario la prova del ricevimento della predetta raccomandata, ma era sufficiente la prova della spedizione.
Infatti, con un primo orientamento, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, al fine del perfezionamento della notifica postale “diretta” in caso di assenza temporanea del destinatario, è sufficiente che l’Ente impositore notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito) (in questo senso Cass n. 2638/2019; Cass. 13833/2019, ecc…)
Tale orientamento si fonda sul dato letterale dell’art. 8, comma 4, della L. 890/82, secondo il quale “la notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” a condizione che nell’avviso di ricevimento della CAD venisse specificato che la notifica si aveva comunque perfezionata trascorsi 10 giorni dalla spedizione.
Secondo un ulteriore orientamento, per consentire perfezionata la notifica, nel caso di assenza temporanea del destinatario o di persone idonee al ritiro, è necessario verificare la ricezione della CAD ed a tal fine il notificante deve produrre in giudizio il relativo avviso (Cass. n. 16601/2019; Cass. n. 6363/2020; Cass. n. 21714/2020, ecc…).
Come è stata risolta questa controversia giurisprudenziale?
Per risolvere questa controversia giurisprudenziale il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione ha convocato l’assemblea plenaria che, rifacendosi alle intenzioni del legislatore ed alla sentenza della Corte Cost. n. 346/1998, ha stabilito che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Sez. Un. 15 aprile 2021 n. 10012).
Le Sezioni Unite si sono rifatte ad un precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (cfr. Cass., n. 25985 del 10/12/2014, Rv. 633554 – 01; n. 21132 del 02/10/2009, Rv. 609852 – 01; per la cartella di pagamento, anche a seguito di C. Cost. 258/2012, cfr. altresì Cass., n. 9782/2018; v. per argomenti nello stesso senso Cass., Sez. U., 627/2008).
A mio parere, è evidente, pertanto, che il principio dettato dalle Sezioni Unite non deve essere applicato solo alle notifiche a mezzo poste, ma anche alle notifiche a mani sia degli atti processuali che degli impositivi ed esattoriali.
Infatti, la stessa sentenza a Sezioni Unite richiama più volte l’art. 140 c.p.c., ossia la notifica al soggetto che non è temporaneamente presente; in questi casi la legge prevede l’invio della raccomandata informativa per invitare il soggetto a recarsi presso la casa comunale per ritirare la notifica..
Non avrebbe senso, pertanto, visto quanto previsto dalla sentenza, applicare il suddetto principio alle notifiche postali e non quelli a mani.
In conclusione, quando il messo notificatore o il postino non trovano il destinatario devono inviare la raccomandata informativa ed in caso di opposizione il notificante deve fornire in giudizio, non solo la prova della spedizione ma anche della ricezione.

L’Avv. Davide Alessandrino, iscritto nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Como, si occupa di diversi materie come Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto di famiglia, Recupero del Credito, e di recente anche al Diritto Tributario, con particolare attenzione al Diritto della Riscossione ed al Sovraindebitamento per aiutare gli italiani a risolvere i loro problemi con l’Agenzia delle entrate, i Comuni ed ogni altro ente impositore, nonché con l’Agenzia delle Entrate e d ogni altro Ente della Riscossione
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