La violazione di domicilio è un reato, e lo commette chiunque entri o si trattenga nell’abitazione di un’altra persona contro la volontà di questa.
Lo commette anche chi si introduce con l’inganno o in maniera subdola nella dimora privata di un altro soggetto.
La legge ha voluto tutelare così la libertà delle persone, il loro interesse alla tranquillità ed alla sicurezza in quei luoghi nei quali si svolge la vita privata, e perché si configuri il reato, è necessario che l’autore sappia di introdursi nell’abitazione di altri contro la loro volontà e, nonostante questo, lo faccia lo stesso.
Se si è stati vittime di questo comportamento, si deve sporgere querela nel termine di tre mesi da quando si è avuta notizia del fatto, se non si sporge querela, il colpevole non potrà essere processato, a meno che il fatto non sia stato commesso con violenza sulle cose o alle persone oppure con armi.
In alcuni casi si procede d’ufficio, cioè senza la necessità della querela, sarà sufficiente che la Magistratura abbia avuto notizia dell’accaduto.
Se si è accusati di avere violato il domicilio altrui, è necessario nominare un avvocato penalista di fiducia che possa verificare la validità dell’accusa, gli elementi raccolti a carico e scegliere la migliore strategia difensiva possibile, magari svolgendo indagini difensive.
Sarà utile verificare, con il supporto del legale, se il fatto del quale si viene accusati possa rientrare nella descrizione fatta dal codice penale e sia qualificabile come reato, in assenza degli elementi, il reato potrebbe non esserci.
Il reato di violazione di domicilio può essere commesso da chiunque, non sono richieste qualifiche particolari, basta porre in essere la condotta che il codice descrive
La querela nei confronti di chi abbia violato il domicilio può essere presentata dalla persona offesa da quel reato, cioè il soggetto titolare dell’abitazione “violata” o, in caso di più contitolari, il soggetto che non abbia acconsentito all’introduzione della persona “non gradita”.
Con riferimento al reato di violazione di domicilio, per privata dimora si deve intendere qualunque luogo diretto anche in modo temporaneo allo svolgimento della vita privata o anche delle attività lavorative.
Si deve intendere privata dimora anche un luogo utilizzato per l’esercizio di un’attività, ad esempio pubblici esercizi, ristoranti, stabilimenti industriali, studi professionali.
Le pene previste per il reato di violazione di domicilio, sono la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se si entra o ci si trattiene, contro la volontà degli aventi diritto, oppure con l’inganno o di nascosto in un box, o in un giardino privato, si commette reato.
La legge non tutela esclusivamente l’inviolabilità dell’abitazione e degli altri luoghi di privata dimora, ma anche le loro cosiddette “appartenenze”.
Il reato di violazione di domicilio, si configura anche se la casa è abitata saltuariamente.
“Chiunque s’introduce nell’abitazionealtrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenzedi essi, contro la volontà espressa o tacita (1) di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.
Il diritto di escludere altri dalla propria abitazione o dimora, ius excludendi, spetta al soggetto che legittimamente ed attualmente vi abiti o vi dimori.
Fonte: Diritto.it
