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Come difendersi dagli atti della riscossione: cosa sapere su notifiche e ricorsi per le cartelle esattoriali

Le notifiche delle cartelle di pagamento

Come spiegato nel precedente articolo, la cartella di pagamento produce effetti dal
momento della notifica, ossia da quando sia ricevuta dal contribuente.

Spesso le notifiche delle cartelle cose come di ogni altro atto esattoriale possono
presentare vizi che ne pregiudicano la validità.

Per comprendere al meglio quali sono le forme di invalidità delle notifiche delle
cartelle, se deve prima di tutto analizzare la loro disciplina.

L’art. 26 D.P.R. 602/1973 al primo comma prevede: “La cartella è notificata dagli
ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme
previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal
caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità,
le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica
l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal
caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella
data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal
secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

Dalla lettera della norma si comprende che l’ordinamento tributario prevede tre
differenti tipologie di notifica, che saranno di seguito analizzate:

  1. Notifica a mani

Tale forma di notifica è regolata dal codice di procedura civile, nonché dall’art. 60 D.P.R. 600/1973, che prevede in alcuni casi l’invio obbligatorio, per perfezionare la notifica, di una raccomandata informativa, come nel caso in cui il soggetto notificatore consegni l’atto esattoriale ad un soggetto diverso dal destinatario (art. 60 lett. b-bis D.P.R. 600/1973).

Tale obbligo sussiste anche qualora la cartella di pagamento venga consegnata ad un familiare del destinatario.

Infatti, la Corte di Cassazione ha da sempre sancito il principio per cui “in tema di avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte” (Cass. 20 settembre 2022 n. 27446 e Cass 3 febbraio 2017 n. 2868).

  1. Notifica a mezzo posta

Questa è regolata dalla legge sulle notifiche a mezzo servizio postale, ossia dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, il cui art. 7, comma 3, così come modificato dalla L. 23 dicembre 2014 n. 190, prevede che “l’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente”.

Quindi, l’agente postale non ha l’obbligo di accertare l’identità della persona, ma deve comunque attestare a chi tale atto viene consegnato e – qualora costui fosse diverso dal destinatario – inviare a quest’ultimo una raccomandata informativa.

Per questo motivo la cartolina di ritorno delle notifiche a mezzo posta ex L. 890/1982, oltre ad essere di colore verde, riporta le opzioni che l’agente postale deve spuntare (Destinatario, Familiare convivente, Addetto alla ricezione, ecc…).

  1. Notifica per spedizione diretta

Tale ultima fattispecie di notifica è prevista dalla seconda parte dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 ed è inquadrata dalla Cassazione come una notifica semplificata, tanto che non è necessario che sia accompagnata da una relata di notifica o da una lettera informativa.

La ricevuta di ritorno di tale notifica è quella bianca prevista per la spedizione della normale raccomandata A/R, ove si deve indicare la data e la sottoscrizione del soggetto ricevente.

La notifica per spedizione diretta è normata dal regolamento postale e, quindi, si considera perfezionata quando arriva a destinazione (art. 32/39 D.M. 9 aprile 2001).

Quando la notifica è invalida?

Il nostro ordinamento riconosce 3 diverse forme di invalidità delle notifiche delle cartelle esattoriali:

  1. Inesistenza: si verifica qualora la notifica non presenta gli elementi necessari per il suo perfezionamento. L’esempio tipico che il mancato invio della raccomandata informativa quando la cartella o un altro atto esattoriale viene consegnato ad un soggetto diverso dal destinatario.

la Corte di Cassazione con diverse pronunce ha precisato che in questi casi la notifica non può essere considerata completata (fra tutte Corte Cass. ord. n. 14093/2022; Cass. n. 2868/2017, ecc..).

Quando, il contribuente può in questi casi impugnare non la cartella (si considera come non ricevuta) ma l’atto successivo affermando di non mai ricevuto la cartella, poiché come sarà meglio spiegato in un articolo successivo è l’atto che da impulso al procedimento della riscossione

Si ricorda che se il contribuente impugna la cartella non correttamente notificata, la sua azione giudiziaria viene considerata come prova del ricevimento dell’atto esattoriale, sanando ogni forma di invalidità

  1. Nullità: si ha quando mancano i requisiti essenziali della notifica, come ad esempio viene riportato il nome sbagliato del contribuente oppure, nel caso di società in accomandita semplice, viene indicato come legale rappresentante il socio accomandante anziché quello del socio accomandatario.

Quandi, parliamo di un vizio che, come nel caso della inesistenza, può essere rilevato dal Giudice d’ufficio e, se riguarda la cartella può compromettere l’intera operazione di riscossione.

Naturalmente, se il contribuente non deve agire impugnando direttamente la notifica della cartella sostenendone la nullità, ma deve opporsi all’atto successo, asserendo la invalidità della procedura per mancata notifica della cartella

  1. Irregolarità: in questo caso i vizi della notifica sono irrilevanti e pertanto la cartella produce effetti, come nel caso che la relata di notifica della cartella riporti degli errori materiali. Per fare un esempio, viene riportato Mario Rossi, invece di Maria Rossi.

Se si vuole impugnare la cartella di pagamento per i vizi di notifica, si deve prima di tutto eseguire un accesso agli atti per ottenere copia delle relate di notifica e verificare le ragioni dell’invalidità della notifica per poi decidere la difesa da attivare.

Si consiglia, pertanto, di rivolgersi ad un professionista esperto nell’analisi delle relate di notifica delle cartelle, come un avvocato tributarista.


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L’Avv. Davide Alessandrino, iscritto nell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Como, si occupa di diversi materie come Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto di famiglia, Recupero del Credito, e di recente anche al Diritto Tributario, con particolare attenzione al Diritto della Riscossione ed al Sovraindebitamento per aiutare gli italiani a risolvere i loro problemi con l’Agenzia delle entrate, i Comuni ed ogni altro ente impositore, nonché con l’Agenzia delle Entrate e d ogni altro Ente della Riscossione

Info e contatti per domande assowebtvitalia@gmail.com

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