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Come difendersi dagli atti della riscossione: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 3 ottobre 2026, n. 26153

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Nel precedente articolo ho spiegato che in base ad una sentenza delle Sezioni Unite (Cass. sez. Un. n. 10012/2021) quando la notifica viene fatta per posta e l’atto esattoriale non viene consegnato al destinatario deve essere inviata una informativa per comunicare a quest’ultimo a chi o dove è stata depositato l’atto in questione.

La prova per dimostrare la consegna di detta informativa deve essere fornita mediante la produzione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Accade spesso che le Corti di Giustizia Tributarie disattendano quanto disposto dalle Sezioni unite, ritenendo sufficiente la produzione della distinta delle raccomandate.

Tale orientamento è stato criticato dalla Cassazione che con una recentissima sentenza ha stabilito che “La prova della spedizione deve essere fornita mediante attestazione di Poste Italiane dell’invio della raccomandata informativa, con indicazione del numero della raccomandata sulla cartolina sottoscritta dall’ufficiale postale (Cass. n. 6130/2021). Ai fini della prova dell’invio della raccomandata informativa, invero, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall’agente della riscossione – dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall’ufficiale postale che ha sottoscritto l’atto di notifica (Cass. n. 21947/2025)”.

In altre parole, la Cassazione ha ribadito due principii già in precedenza affermati:

  • la spedizione deve essere comprovata con una attestazione redatta ad hoc da Poste Italiane, riportante il numero della raccomandata;
  • la distinta delle raccomandate non vale quale prova della spedizione

Dunque, qualora la Corte di Giustizia Tributaria non volesse accogliere l’orientamento dettato dalle Sezioni Unite, è possibile contestare la regolarità della notifica della cartella o di ogni altro atto esattoriale chiedendo la produzione di un’attestazione comprovante l’invio della raccomandata redatta al momento della spedizione.

Qualora l’Agenzia delle Entrate Riscossione non dovesse produrre tale attestazione, la notifica della cartella deve essere considerata come non perfezionata e quindi nulla.

AVVOCATO DAVIDE ALESSANDRINO

Info e contatti per domande assowebtvitalia@gmail.com

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